Nessuna deroga, a Castellamonte, al “vincolo cimiteriale” fissato dalla legislazione nazionale che vieta di costruire nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dei camposanti.

A sancire definitivamente il principio è stato il mese scorso il Tar del Piemonte, che ha respinto il ricorso presentato da alcuni proprietari di terreni riconosciuti come edificabili nel 2013 nella variante al Piano regolatore approvata dall’Amministrazione comunale.

Variante che era poi stata ratificata dalla Regione Piemonte solo 5 anni dopo, e non senza alcune sostanziali modifiche: tra queste, la riassegnazione ad aree agricole dei terreni adiacenti il cimitero, i cui proprietari proprio contro questo atto avevano presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Per chiarire il contenzioso, occorre ricordare che la legge che disciplina la materia è il Testo unico delle leggi sanitarie (Rd n. 1265/1934) che, all’articolo 338, recita: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune… salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.

Già, ma quali sono queste possibili deroghe? Quelle che contemplino interventi motivati da comprovate ragioni volte “al perseguimento di interessi pubblici dell’intera collettività”: la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli esistenti può ad esempio avvenire – sempre “al ricorrere di determinate condizioni e comunque previo parere favorevole della competente Azienda sanitaria locale” – ad una distanza inferiore dal centro abitato. Più difficile, ma non del tutto vietato dalla casistica emersa dalle successive sentenze del Consiglio di Stato, il verificarsi della situazione opposta: ovvero l’ampliamento di vecchi edifici o la costruzione di nuovi più vicino di 200 metri a un cimitero esistente.

Nel caso specifico di Castellamonte, nel 2017 il Consiglio comunale – in risposta alle osservazioni della Regione – si era espresso favorevolmente alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da 200 a 50 metri di profondità e 60 metri sul lato sud del cimitero motivandola con le opere di pubblica utilità – parcheggi, aree verdi e strade, queste ultime ritenute in grado di migliorare l’accesso al cimitero – previste dall’intervento urbanistico contestualmente alla realizzazione dei nuovi edifici residenziali privati.

Un pronunciamento che non era stato accolto dalla Regione e che è stato rigettato ora anche dal Tar, con una dettagliata sentenza.

Il divieto di costruire all’interno della fascia di rispetto cimiteriale – affermano i magistrati amministrativi – vale non solo per gli edifici adibiti a residenza, ma per ogni tipo di fabbricato, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di inedificabilità intende tutelare e che possono individuarsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria rispetto a luoghi per loro natura insalubri, nella salvaguardia della peculiare sacralità degli stessi e nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale… Nel caso di specie, l’intervento da localizzare sulla fascia di rispetto è di carattere privato ed è finalizzato primariamente alla costruzione di edifici a destinazione residenziale, non certamente all’attuazione di un interesse pubblico che possa bilanciare quello eventualmente sacrificato con la riduzione del vincolo di inedificabilità. La circostanza che l’edificazione dell’area comporti anche la realizzazione di opere viarie o di pubblica utilità, invero, è una conseguenza correlata all’attuazione del progetto di iniziativa privata e all’urbanizzazione del territorio, ma non vale a qualificare l’intervento in questione come di pubblico interesse ai fini di cui si discute”.

Nulla da fare, dunque, per i proprietari di terreni che avevano presentato ricorso e che sono anche stati condannati al pagamento delle spese di lite (3 mila euro più Iva e accessori di legge) a favore della Regione.

m.v

Redazione Web